Commissario antiracket

Con l’art.19 della legge 44 in primo luogo, ed è l’aspetto più innovativo, il Commissario cessa d’essere “straordinario” e diviene una figura istituzionale permanente. La differenza non è da poco: nella prima ipotesi l’istituzione del Commissario discende da una valutazione discrezionale del Consiglio dei Ministri, nell’attuale configurazione è indicato per legge come una carica che comunque va ricoperta. L’articolo 19 introduce inoltre il principio della continuità dell’incarico per quattro anni e rinnovabile solo per una volta (comma 2): anche questa previsione è importante perché sancisce “l’indipendenza” dell’incarico dal variare delle maggioranze politiche e lascia intravedere l’idea del legislatore di collocare tali funzioni nell’ambito delle authority indipendenti, questione meritevole di ulteriori sviluppi legislativi. Al fine di una complessiva delimitazione della figura del Commissario la norma (comma1) prevede non solo che possa essere scelto “anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione” ma individua due requisiti assolutamente chiari: che abbia una “comprovata esperienza” nel campo della lotta al racket e all’usura; che abbia esperienza nell’attività di “solidarietà nei confronti delle vittime”. L’insieme di questi due aspetti indica l’intenzione del legislatore di un ufficio direttamente legato alle esperienze associazionistiche. Che poi oggi questi requisiti non siano più vincolanti per la designazione è questione di natura politica così come l’anomalia dell’esistenza di una restaurata figura di Commissario straordinario che venne reintrodotta dopo l’approvazione della legge 44 solo per risolvere incongruenze amministrative non affrontate dalla legge. Purtroppo è un fatto che tanto i governi di centrodestra quanto quelli di centrosinistra non sempre si sono attenuti ai principi della norma.